Articolo aggiuntivo n. 28.0.13 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 18/06/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modificazioni all'articolo 120 della Costituzione)

        1. All'articolo 120 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Qualora, a seguito di gravi disavanzi finanziari, a Regioni, Città metropolitane o Comuni siano assegnate forme straordinarie di ripianamento finanziario da parte dello Stato, il Governo procede in ogni caso al commissariamento sostituendo il sindaco o il presidente di Regione, ai quali si applicano, qualora si tratti di grave dissesto finanziario, sanzioni rivolte anche a determinarne la ineleggibilità per un periodo adeguato. Lo Stato vigila con continuità sull'equilibrio di bilancio di Regioni, Città metropolitane e Comuni"».