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Articolo aggiuntivo n. 49.05 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/07/13

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
  Art. 49.1. – (Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate). – 1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.