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Articolo aggiuntivo n. 11.011 al ddl C.2426 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/06/14

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme per favorire l'accesso alle vacanze per le fasce sociali economicamente più deboli).

  1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra l'Ufficio per le politiche del turismo, presso il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e un soggetto gestore costituito nella forma di associazione non profit tra le associazioni del turismo sociale e le associazioni delle imprese turistiche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, che emette I buoni vacanze a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, o a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei singoli cittadini.
  2. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che gravano sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.
  3. Nella convenzione di cui al comma 1 sono specificati gli eventuali mandati o interessi che i membri designati a partecipare alle attività del gestore di cui al medesimo comma, detengono nelle associazioni, organismi e società che entrano o possono entrare in relazione con l'associazione medesima.
  4. Il Ministro dei beni ed attività culturali relaziona annualmente al Consiglio dei ministri e al Parlamento sulle attività svolte nell'anno precedente dal gestore di cui al comma 1, sull'evoluzione del sistema dei buoni vacanze, sulle eventuali modifiche da apportare alla disciplina nazionale dei buoni vacanze, sui risultati e sull'esperienza acquisita nella gestione del sistema, sugli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio successivo.
  5. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, dal 7 gennaio e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, e dal 23 di agosto fino al 20 dicembre i buoni vacanze possono essere erogati sulla base di specifiche convenzioni tra il gestore di cui al comma 1 e i prestatori di servizi che erogano i servizi di cui al comma 7, basati su sconti, promozioni tariffarie e pagamenti modulati seconda i periodi dell'anno.
  6. I buoni vacanze, utilizzabili sulla base delle convenzioni di cui al comma 5, possano essere richiesti sul territorio nazionale una sola volta per nucleo familiare per anno solare.
  7. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dai comune di residenza: a) mezzi di trasporto; b) alloggio e ristorazione; c) servizi turistici, culturali e di svago; d) servizi accessori alla vacanza.
  8. Ferma restando la facoltà dei lavoratori di cui al comma 1, di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro sono fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'erogazione dei buoni vacanze.
  9. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai lavoratori di cui al comma 1, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a euro 25,000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge.
  10. Gli importi di cui alla tabella 1 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni ed attività culturali.
  11. Il contributo versato dal datore di lavoro ai sensi del comma 8 non può in ogni caso essere considerato quale componente salariale ed è comunque interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo e professionale.
  12. I lavoratori dipendenti dei settori pubblici e privati che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge formulano una richiesta al proprio datore di lavoro, accompagnata da idonea documentazione comprovante la composizione del nucleo e del reddito lordo familiare con le modalità previste dal decreto di cui comma 17, lettera f).
  13. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai pensionati con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'ISEE, pari o inferiore a euro 25.000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
  14. Gli importi di cui alla tabella 2 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni ed attività culturali.
  15. Ai fini di cui alla presente legge, per beneficiari si intendono i nuclei familiari i cui componenti siano cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia ovvero extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2.
  16. Il richiedente dichiara, con le modalità previste dal decreto di cui comma 17, lettera f) del presente articolo, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
  17. Con decreto del Ministro dei Beni ed Attività Culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1; b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1; c) le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1; d) la disciplina dell'incompatibilità degli incarichi dei membri del gestore di cui del comma 1; e) i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al presente articolo f) le modalità della richiesta di cui comma 12, e della dichiarazione di cui comma 16; g) le modalità di acquisto dei buoni vacanze da parte dei soggetti beneficiari; h) i contenuti delle convenzioni di cui comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze; i) eventuali accordi di reciprocità con altri Stati per l'utilizzo dei buoni vacanze fuori dai confini nazionali.
  18. Al fine di permettere l'accesso alta vacanze anche ai beneficiari di cui al comma 15, privi di reddito o a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate, il decreto di cui comma 17, provvede a regolamentare il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
  19. Eventuali avanzi di gestione del gestore di cui al comma 1, sono riversati, al netto del rientro degli investimenti resisi necessari per l'attivazione del sistema buoni vacanze, nel Fondo buoni vacanze al fine di coprire progressivamente gli oneri dello Stato derivanti dalla creazione del sistema dei buoni vacanze.
  20. Il Fondo buoni vacanze è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzati allo sviluppo del sistema dei buoni vacanze, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.

  Tabella 1.

  Numero componenti nucleo familiare; Spesa deducibile (Euro)
   1 700,00;  
   2 1.100,00;  
   3 1.500,00;  
   4 e + 2.000,00.

  Tabella 2.

  Numero componenti nucleo familiare; Spesa deducibile (Euro)
   1 1.200,00;  
   2 1.600,00;  
   3 2.000,00;  
   4 e + 2.350,00.