Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 59.14 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 59.

testo emendamento del 23/07/13

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Per gli anni accademici successivi al primo e fino al termine previsto dal proprio corso di studi, sia esso triennale che quinquennale, gli studenti che hanno avuto accesso al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso, con proroga annuale, attraverso apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che questi rispettino i seguenti requisiti di merito:
   a) aver acquisito almeno l'80 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
   b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 27/30;
   c) non aver riportato nessun voto inferiore a 24/30.