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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.2426 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/07/14

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che erogano contributi o liberalità, per iniziative di riqualificazione e recupero del patrimonio storico e artistico, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con gli enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
  2-ter. I consorzi volontari di tutela di cui al comma 2-bis, entro il 30 giugno di ciascun anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo comma 2-bis, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.
  2-quater. Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2-bis, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali competenti.