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Articolo aggiuntivo n. 11.0.1000 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato

testo emendamento del 11/07/14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

        1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali.

        Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

        Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

        La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

            La legge determina le modalità di attuazione del referendum."».

            Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori.

2-ter. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla  medesima legge costituzionale, prevedendo un termine complessivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di referendum e un termine di novanta giorni ai fini del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale.».