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Sub Emendamento n. 2.1000 testo 2/80 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/07/14

All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «regionale o locale» aggiungere le seguenti: «Il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione».

        Conseguentemente l'articolo 20 è così sostituito:

        «Art. 20. – L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

        Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

        Può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione."».