presentato il 11/07/2014 in I Affari Costituzionali del Senato da Giovanni MAURO (Misto) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/07/14
All'emendamento 2.1000 (testo 2), capoverso «Art. 57», sesto comma, dopo le parole: «regionale o locale» aggiungere le seguenti: «Il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione».
Conseguentemente l'articolo 20 è così sostituito:
«Art. 20. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Può disporre lo scioglimento del Senato solo per atti contrari alla Costituzione."».