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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/14

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)

        1. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

        "Art. 59-bis. - (Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari). – 1.Al fine di introdurre sistemi di tracciabilità e di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) o a Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di origine protetta (DOP) o a Indicazione geografica protetta (IGP) o di Specialità tradizionale garantita (STG) o ad Identificazione geografica tipica (IGT) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a Organizzazioni comuni di mercato (OCM), con l'obiettivo di contrastare contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza, basati su codici acquisibili digitalmente e a lettura automatica, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, resi disponibili agli operatori della filiera e, con riferimento al prodotto acquistato, ai consumatori finali".

        2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le caratteristiche e i requisiti minimi di tali sistemi, prevede la possibilità che il loro utilizzo sia su base volontaria e che essi possano essere gestiti, oltre che direttamente ai produttori interessati, anche dai Consorzi di tutela in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento medesimo.

        3. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dei sistemi di tracciabilità e sicurezza di cui al presente articolo. A decorrere dall'anno 2015 il Governo o le Regioni, nell'ambito delle risorse nazionali, comunitarie o regionali relative alla tutela della qualità agroalimentare, possono destinarne quota alle finalità di cui al comma 1, mediante l'introduzione di un credito d'imposta, non superiore al "de minimis" stabilito in ambito comunitario, in favore dei soggetti di cui al primo periodo».