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Articolo aggiuntivo n. 1.0.5 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/14

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei controlli dei capi di bestiame di razza bovina in recepimento del Regolamento (CE) 1760/2000)

        1. Al fine di alleggerire le incombenze amministrative gravanti sui detentori di capi di bestiame di razza bovina, essendo stata ritenuta pienamente operativa la banca dati informatizzata nazionale con decisione della Commissione 13 febbraio 2006, così come prescritto dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) 1760/2000, gli animali destinati al mero commercio nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del relativo passaporto.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Gli animali destinati alla mera commercializzazione nazionale non sono soggetti all'obbligo di passaporto. Restano salvi gli altri obblighi di registrazione aziendale, regionale e nazionale";

            b) all'articolo 7, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis.".

        3. Al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, articolo 3 dopo il comma 11 è aggiunto infine il seguente:

        "12. Salvo che il fatto non costituisca reato, non soggiace alle pene di cui ai commi 2, 3, 9, 11 il detentore di animali destinati alla mera commercializzazione nazionale."».