presentato il 15/07/2014 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Leana PIGNEDOLI (PD) e altri 16 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/07/14
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 3 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. Ai medesimi fini, gli imprenditori agricoli che installano e utilizzano ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole contenitori-distributori di capienza compresa tra i 3 e i 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65ÍL0 C non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, qualora i contenitori stessi siano dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 1º agosto 2011 n. 151, e comunque garantendo adeguata protezione al fine di evitare accessi casuali nonché il loro collocamento ad adeguata distanza da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, da scuole ed altri edifici ed esercizi pubblici, da luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, da depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011 n. 151.
2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale".
4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".
5. Per le piccole imprese agricole, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
6. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato.
7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille etto litri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";
b) il settimo comma è abrogato.
10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 3. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".
12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
13. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola" sono inserite le seguenti: ", o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità secondo modalità da stabilire con regolamento comunale".
14. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 59-bis è abrogato.
15. Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera f), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.
17. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
18. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
19. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con" e all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".
20. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agro alimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
21. Il comma 2-bis dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale».