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Proposta di modifica n. 7.31 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 15/07/14

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

        4-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

        4-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungi mento dell'obiettivo di riduzione di spesa indicato».