Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 7.0.5 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 15/07/14

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

        1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

        2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

        3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

        4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

        5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB».