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Articolo aggiuntivo n. 10.01 al ddl C.1326 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile (Id. em. 10.05)

testo emendamento del 24/07/13

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
   a) prevedere che uova e pollame possano essere importati esclusivamente da Paesi nei quali sono in vigore norme per il benessere dell'animale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE.