presentato il 24/07/2013 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Giulia GRILLO (M5S) e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/07/13
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
m) istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'istituzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della direttiva 2010/63/UE.