presentato il 15/07/2014 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Elena FISSORE (PD) e altri 18 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/07/14
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis
(Disposizioni in materia di società tra professionisti)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le seguenti: "nonché le società di ingegneria in quanto società di capitali, qualora siano formate da ingegneri ed architetti".
2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».