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Articolo aggiuntivo n. 33.0.2 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 15/07/14

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le seguenti: "nonché le società di ingegneria in quanto società di capitali, qualora siano formate da ingegneri ed architetti".

        2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».