Articolo aggiuntivo n. 13.04 al ddl C.1326 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 24/07/13

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 14.
(Criteri di delega al governo per il recepimento della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio direttivo specifico:
   a) a prevedere la diffusione dei dati utilizzando lo «standard aperto» così come definito dall'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale.

  2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai finanziamenti disponibili a legislazione vigente.