Articolo aggiuntivo n. 9.01 al ddl C.1326 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 24/07/13

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

  Art. 9-bis.
(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633).

  All'articolo 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca o al trasporto a pagamento di passeggeri, nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.