presentato il 15/07/2014 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Giuseppe ESPOSITO (GAL-UDCeDC) e altri
status: Precluso
testo emendamento del 15/07/14
Dopo il comma il comma 1, aggiungere con il seguente:
«1. Alla legge Il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dell'articolo 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: ''La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati''.
b) All'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4.
c) Al comma 1 dell'articolo 5 le parole: '', nonché il loro uso in funzione di Richiami'' sono abrogate.
d) Sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.
e) Al comma 6 dell'articolo 5, sopprimere le parole: ''con l'uso dei richiami Vivi''.
f) I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi.
g) Al comma 1, articolo 21, le lettere p) e q) sono soppresse.
h) Al comma 1, lettera r), articolo 21, sopprimere le parole: ''accecati o mutilati ovvero legati per le ali''.
i) Al comma 1, lettera e), articolo 21 sopprimere le parole: ''dei capi utilizzati
come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e''.
l) Al comma 1, lettera h), articolo 31, sopprimere le parole: ''per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero''.».