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Proposta di modifica n. 20.4 al ddl S.1533 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/07/14

Dopo il comma il comma 1, aggiungere con il seguente:

        «1. Alla legge Il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) Al comma 1 dell'articolo 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: ''La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati''.

            b) All'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4.

            c) Al comma 1 dell'articolo 5 le parole: '', nonché il loro uso in funzione di Richiami'' sono abrogate.

            d) Sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.

            e) Al comma 6 dell'articolo 5, sopprimere le parole: ''con l'uso dei richiami Vivi''.

            f) I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi.

            g) Al comma 1, articolo 21, le lettere p) e q) sono soppresse.

            h) Al comma 1, lettera r), articolo 21, sopprimere le parole: ''accecati o mutilati ovvero legati per le ali''.

            i) Al comma 1, lettera e), articolo 21 sopprimere le parole: ''dei capi utilizzati

        come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e''.

            l) Al comma 1, lettera h), articolo 31, sopprimere le parole: ''per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero''.».