Articolo aggiuntivo n. 17.02 al ddl C.1326 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Inammissibile (Id. em. 17.03)

testo emendamento del 24/07/13

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Integrazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

  1. Dopo l'articolo 102 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiungere i seguenti:

«Art. 102-bis.
(Etichettatura dei prodotti made in Italy con obbligo del codice a barre).

  1. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare con certezza l'origine dei prodotti italiani, è istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti per l'etichettatura ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è tenuto ad applicare l'etichettatura “made in Italy” comprensiva del suddetto codice a barre, questi deve contenere i dati fiscali del produttore o distributore ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell'etichetta, nonché le indicazioni di responsabilità in ordine all'igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi del successivo comma 102-ter.

Art. 102-ter.
(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione europea).

  1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non aderenti all'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza emessa dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione Europea.».