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Articolo aggiuntivo n. 6.04 al ddl C.2093 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale).

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al line di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati»,
   dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo».