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Proposta di modifica n. 24.1 al ddl C.1326 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 24/07/13

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera a) inserire il seguente:
  a-bis) all'articolo 80, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le regioni e, qualora sia organismo diverso, il proponente della richiesta di classificazione, danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione e degli ulteriori monitoraggi eventualmente necessari per le classificazioni già effettuate, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicati alla stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante il periodo di classificazione i dati dei controlli necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della regione, dell'Autorità Sanitaria Locale e delle Agenzie entro una settimana dalla loro acquisizione».