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Articolo aggiuntivo n. 15.03 al ddl C.2093 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.
  Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.
  Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 è sostituito dal seguente:
  1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

nuova formulazione del 03/09/14

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

  «Art. 15-bis.
(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, possono partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, e sono responsabili in solido con detti enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.”».