Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 26.12 al ddl C.1326 in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 24/07/13

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un elenco dei siti in cui viene esercitato il prelievo nel quale sono riportate le coordinate geografiche di ogni sito. L'elenco è messo a disposizione degli organi di vigilanza.