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Articolo premissivo n. 01.01 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/14

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.