Articolo premissivo n. 01.01
al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 15/07/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Cristian INVERNIZZI (Lega) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/07/14
Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.