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Proposta di modifica n. 1.12 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: posti messi a concorso sono inserite le seguenti: e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

  3-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano ai concorsi per magistrato ordinario banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.