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Proposta di modifica n. 1.74 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i professori universitari sono collocati a riposo a decorrere dal 1o novembre successivo al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
  4-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, su istanza dell'interessato da fare pervenire all'Università di appartenenza almeno sei mesi prima della data di cessazione del rapporto, è consentito il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Tale facoltà è riservata ai professori universitari che, pur avendo raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo, possiedano un'anzianità contributiva inferiore a quaranta anni. In ogni caso dopo il compimento del sessantottesimo anno di età i professori universitari che abbiano richiesto il trattenimento in servizio di cui al comma 4-ter vengono collocati a riposo al raggiungimento del requisito di quaranta anni di contribuzione. I punti organico resisi così disponibili devono essere utilizzati al cento per cento per nuove assunzioni.