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Proposta di modifica n. 5.17 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. all'articolo 2, comma 12, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, nei limiti dei posti vacanti in organico, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione (per titoli ed esami) del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione, previste nel piano triennale 2006-2008 del fabbisogno di personale deliberato dal Ministero, e bandite nel rispetto delle percentuali riservate al personale interno stabilite dalla legge. La progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa in quanto i maggiori oneri, limitati comunque al solo adeguamento del trattamento economico, sono neutralizzati rendendo indisponibili nelle dotazioni organiche del personale dell'area di provenienza (Area II) nel medesimo Ministero, un numero di posti, tra quelli resisi liberi a seguito della progressione stessa, equivalente dal punto di vista finanziario alla copertura dell'adeguamento del trattamento economico degli idonei chiamati a ricoprire le posizioni richieste.