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Proposta di modifica n. 8.1 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis: Il numero dei magistrati di ciascun ordine e degli avvocati e procuratori dello Stato contemporaneamente fuori ruolo non può eccedere il due per cento dell'organico complessivo dell'ordine di appartenenza. La durata del fuori ruolo non può superare quella dell'organo o ente di assegnazione. Nel caso l'organo od ente non abbia una durata prestabilita il periodo fuori ruolo non può superare i tre anni. Il fuori ruolo non è rinnovabile. Sono abolite tutte le disposizioni precedenti sui limiti temporali o numerici al fuori ruolo previste dalla legislazione di settore o dagli organi di autogoverno.
  3-ter. I magistrati di ogni ordine e grado possono svolgere in ruolo attività di insegnamento esclusivamente presso organi ed enti pubblici di livello universitario o post universitario. Il numero di ore di insegnamento nell'anno e la retribuzione non possono superare il ventesimo del numero delle ore di insegnamento e della retribuzione previsti nell'anno per un professore universitario ordinario di ruolo. Sono comunque vietate le attività di insegnamento presso soggetti di diritto privato comunque denominati.
  3-quater. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 66 della legge 6 novembre 2012 n. 190 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
  3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3-sexies. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 i commi 68, 69, 70 e 71 sono abrogati.
  3-septies. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma 72 le parole: «o che, successivamente a tale data, maturino» e «di cui al comma 68» sono soppresse.
  3-octies. È vietata ai magistrati di ciascun ordine e agli avvocati e procuratori dello Stato la partecipazione, anche nella qualità di presidente, alle commissioni di cui al comma 5 e segg. dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'articolo 240, comma 9-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato nella parte in cui indica fra i possibili componenti delle commissioni i magistrati amministrativi o contabili e gli avvocati dello Stato.
  3-novies. È vietato ai magistrati amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato la partecipazione a collegi arbitrali comunque denominati e l'iscrizione nell'albo della camera arbitrale. L'articolo 242 comma 6 lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato.