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Proposta di modifica n. 9.7 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai dipendenti che beneficiano dell'erogazione dei compensi di cui ai precedenti commi non sono corrisposte altre tipologie di retribuzione di risultato ad eccezione di quelle correlate all'espletamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio, conferito in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  3-ter. In un'ottica di compensazione per le decurtazioni di cui ai precedenti commi, di valorizzazione e conservazione delle professionalità interne e di migliore perseguimento del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, gli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano maturato dodici mesi di anzianità di iscrizione nell'albo speciale degli abilitati al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori conseguono il diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale. Detto inquadramento non costituisce nuova assunzione.