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Proposta di modifica n. 10.23 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 15/07/14

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento».
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.