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Proposta di modifica n. 18.84 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 15/07/14

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, ad esclusione delle competenze relative all'estuario Veneto, per quelle di polizia lagunare e per quelle relative all'organizzazione della vigilanza lagunare, come previste dalla legge i maggio 1907, n. 257, che restano attribuite al commissario straordinario del comune di Venezia nelle more dell'insediamento degli organi istituzionali dell'area metropolitana di cui alla legge n. 56 del 2014. Restano altresì attribuite al sopracitato commissario straordinario, nelle more dell'insediamento degli organi istituzionali dell'area metropolitana di cui alla legge n. 56 del 2014 le competenze riservate al Magistrato delle Acque per le province venete e di Mantova dalla legge n. 294 del 31 marzo 1956, recante provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico; dalla legge n. 366 del 5 marzo 1963, recante nuove norme relative alle Lagune di Venezia e di Martino-Grado; dalla legge n. 171 del 16 aprile 1973, recante interventi per la salvaguardia di Venezia; dal decreto del Presidente della Repubblica n. 962 del 20 settembre 1973, relativo alla tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque; dalla legge n. 798 del 29 novembre 1984, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia nonché, limitatamente alla città di Venezia, le competenze attribuite dalla legge n. 16 del 5 febbraio 1990. recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque. Le risorse umane e strumentali, già nella disponibilità dell'organico del Magistrato alle Acque, sono assegnate al commissario straordinario del comune di Venezia, nelle more dell'insediamento degli organi istituzionali dell'area metropolitana, per la parte relativa alle competenze a lui attribuite dal presente comma.