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Articolo aggiuntivo n. 27.02 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 27.

testo emendamento del 15/07/14

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Razionalizzazione ed unificazione delle visite fiscali relative ad assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati).

  a) Al comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, gli enti dei servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono» sono sostituite dalla seguente: «svolge»;
  b) Al comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono sostituite da: «effettuati dall'INPS»;
  c) Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS»;
  d) Nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono svolte esclusivamente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 155;
  e) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese;
  f) Fermo restando il prioritario utilizzo dei medici inseriti delle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il decreto di cui alla lettera e) sono, altresì definiti, sulla base della valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, i requisiti e i criteri per l'inserimento nelle attività di cui alla lettera e) dei medici che con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni di accertamento medico legali relativi alte assenze per malattia presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
  g) Fino all'adozione del decreto di cui alla lettera e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.