Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo premissivo n. 01.2 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/07/13

Premettere all'articolo 1 il seguente:

«Art. 01.

(Conferenza nazionale per il lavoro e definizione del Piano nazionale di interventi urgenti per l'occupazione)

        1. Lo Stato, tramite il Ministero del Lavoro promuove la Conferenza nazionale per il lavoro, di seguito denominata Conferenza, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge. La Conferenza è indetta d'intesa con le Regioni e con la partecipazione degli Enti Locali, sentita la Conferenza Stato - Regioni - Enti Locali.

        2. Partecipano inoltre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le Università, secondo le modalità concordate con il predetto Ministero.

        3. La Conferenza ha il compito di definire un Piano pubblico di interventi urgenti di politica del lavoro, di seguito denominato Piano, finalizzato al coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione. In tale Piano sono ricompresi anche gli interventi finanziari di competenza delle singole amministrazioni e i cofinanziamenti comunitari come stanziati nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione, nonché i previsti cofinanziamenti di capitale privato.

        4. Il Piano è trasmesso al Parlamento come documento del Governo, previa approvazione del Consiglio dei Ministri.

        5. Il Piano si articola in diverse azioni, da quelle di sistema proiettate verso la realizzazione stabile di un ambiente favorevole all'incontro domanda e offerta, a quelle destinate a sostenere percorsi individuali e collettivi di inserimento e reinserimento lavorativo, anche attraverso idonei interventi verso l'impresa. Il Piano contiene inoltre azioni sperimentali atte a promuovere maggiore competitività dell'impresa nazionale verso il mercato euro-mediterraneo, sviluppando forme attive di partenariato economico.

        6. Le Università sono individuate come soggetti di sostegno tecnico alla programmazione e alla esecuzione degli interventi del Piano, sulla base di specifici accordi tra Istituzioni regionali e locali e il sistema delle imprese.

        7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».