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Proposta di modifica n. 1.200 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 24/07/13

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - 1. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive integrazioni e modificazioni.

        2. Il periodo di esenzione di cui al comma 1 è ridotto ad un triennio in caso di assunzione con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n.  276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni.

        3. Per le aziende del settore privato che incrementano nei cinque anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, sono incrementate ad euro 20.000 per ogni lavoratore di età inferiore ai trentacinque anni assunto.

        4. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche nelle ipotesi in cui i contratti di lavoro a tempo determinato in essere per i soggetti di età inferiore a trentacinque anni siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.

        5. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

        6. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al medesimo comma 1.

        7. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

        8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, del presente articolo, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n.  92 del 2012.

        9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

            a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 10;

            b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per la coesione territoriale.

        10. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

        11. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo».