presentato il 15/07/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Luigi TARANTO (PD) e altri 38 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 28.11, 28.7, 28.4, 28.28, 28.29, 28.33, 28.36, 28.22)
testo emendamento del 15/07/14
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dal diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
nuova formulazione del 25/07/14
Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
«Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».