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Proposta di modifica n. 37.3 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 37.
  • status: Approvato (Id. em. 37.1)

testo emendamento del 15/07/14

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

  1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b) e) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006.