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Proposta di modifica n. 1.5000 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 24/07/2013 in Assemblea del Senato dalle Commissioni riunite.

testo emendamento del 24/07/13

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.»;

            b) al comma 2, sopprimere la lettera c);

            c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, salvo che il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I lavoratori per i quali si sia concluso il rapporto di lavoro di cui al periodo precedente non possono coincidere con i lavoratori in riferimento ai quali lo stesso datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4.»;

            c-bis) al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro un mese»;

            d) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale.»;

            e) al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «per le regioni del Mezzogiorno» con le seguenti: «per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia»;

            f) al comma 12, lettera b), sopprimere il secondo periodo;

            g) al comma 15 sopprimere le parole: «anche non rientranti nel Mezzogiorno,» e sopprimere il secondo periodo.