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Proposta di modifica n. 1.213 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 24/07/13

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis) siano inseriti in un ''piano di promozione del made in Italy''' di cui all'articolo 1-bis del presente decreto»;

            b) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o di euro 1000 per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1-bis».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi per la promozione dei prodotti ''Made in Italy'' all'estero)

        1. Possono usufruire dell'incentivo di cui all'articolo 1 i datori di lavoro che assumano, anche a tempo determinato, giovani tra i 18 e 29 anni per inserirli in un ''piano di promozione'' del prodotto italiano ''Made in Italy'' predisposto al fine di incrementare l'esportazione dei beni italiani all'estero.

        2. Tale piano dovrà prevedere l'impiego dei giovani per un periodo non inferiore a 18 mesi in uno dei seguenti paesi: Brasile, Russia, India, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica del Sud Africa, Commonwealth dell'Australia.

        3. L'attività oggetto dell'impiego dovrà essere ''la promozione dei prodotti italiani all'estero''. Tale attività dovrà essere documentata attraverso una ''relazione programmatica'' da presentare presso il Ministero dello sviluppo economico dalla cui approvazione dipenderà l'erogazione dell'incentivo.

        4. Al termine dei 18 mesi i datori di lavoro che hanno usufruito dell'incentivo dovranno presentare la documentazione dell'attività svolta presso il Ministero dello sviluppo economico. In caso tale documentazione non sia presentata l'intero importo dell'incentivo dovrà essere restituito allo Stato.

        5. Il contenuto della ''relazione programmatica'' compresi gli obiettivi e le modalità con cui dovrà essere promosso il prodotto italiano all'estero sarà regolamentato dal Ministero dello sviluppo economico attraverso decreto, da emettersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione.

        6. L'incentivo sarà erogato con le modalità e secondo le disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge».