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Proposta di modifica n. 1.222 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis) Nel caso di un'ulteriore assunzione entro 30 giorni rispetto a quella di cui al comma 1, o di un'ulteriore assunzione entro 30 giorni rispetto a quella di cui al comma 5, secondo periodo, per tali lavoratori i datori di lavoro sono esentati dal versamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

        Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 e11986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».