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Proposta di modifica n. 10.1 ai ddl C.665 , C.832 , C.2201 , C.2498 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 17/07/14

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. (Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza). – 1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'Agenzia.
  3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'Agenzia, o un suo delegato.