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Proposta di modifica n. 10.25 al ddl S.1563 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/07/14

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        7-bis. Per i contratti di locazione ad uso turistico di durata inferiore ad un mese, la cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 è applicata senza necessità di opzione da parte del locatore, fatta salva l'esclusione relativa alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l'accettazione di un'offerta di locazione turistica avvenga tramite agenzie immobiliari o turistiche, o tramite piattaforme online, l'agenzia o il gestore della piattaforma riscuotono dal locatario l'importo dovuto dal locatore a titolo di cedolare secca sull'intero corrispettivo pattuito per la locazione turistica, provvedendo al suo versamento in qualità di sostituto di imposta. Le relative risorse sono destinate al Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».