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Sub Emendamento n. 0.22.112.1 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 22/07/14

  Al comma 9 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia del demanio».