Proposta di modifica n. 2.19 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie ''de minimis'' agli aiuti di Stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime ''de minimis'' di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002».