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Proposta di modifica n. 11.5 ai ddl C.2256 , C.2343 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 24/07/14

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. I contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, devono espressamente prevedere la facoltà del conduttore di recedere, per ragioni di interesse pubblico, con un termine di preavviso concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui i predetti contratti di locazione passiva non prevedano tale facoltà di recedere, al conduttore è sempre consentito il recesso, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la predetta facoltà di recedere dal contratto sono nulle.