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Proposta di modifica n. 6.204 (già 6.7 riformulato) al ddl S.890
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1- bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, sono incrementati di 5 milioni di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Detti incrementi sono destinati al funzionamento delle università, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza. Le somme di cui al presente comma sono attribuite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

        1-ter. L'incremento di 5 milioni di euro del contributo alle università non statali legalmente riconosciute e aventi numero di iscritti non superiore a 3.000 studenti è attribuito proporzionalmente al numero di iscritti, nella misura massima di 3.500 euro a studente.

        1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».