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Proposta di modifica n. 7.219 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 24/07/13

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

        ''29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276''».

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1,

            a) sostituire le parole: «pari a 1114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per 1'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «pari a 1114,65 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

            b) alla lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «quanto a 85,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 202,15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150mila euro a decorrere dall'anno 2015.».