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Proposta di modifica n. 9.91 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del ''comparativamente più rappresentative sul piano nazionale''».