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Articolo aggiuntivo n. 1.0.12 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso (Precluso dalla reiezione dell'em. 1.0.6)

testo emendamento del 22/07/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Camera dei deputati)

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».