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Proposta di modifica n. 10.4 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato (Ritirato dai proponenti é fatto proprio dalla senatrice Donno. Il senatore Puglia aggiunge la firma in corso di seduta.)

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, e dall'articolo 4, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, sono stanziati ulteriori 1,4 miliardi di euro, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-ter, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

        7-ter. 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 novembre 2013. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regola rizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2014, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 settembre 2013, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

        7-quater. Le maggiori entrate di cui al comma 7-ter, sono destinate per un ammontare pari a 1,4 miliardi alle finalità di cui al comma 7-bis e per la restante quota sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».