Proposta di modifica n. 11.11 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, dopo le parole: «e commi 1», inserire le seguenti: «e l-bise sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

            b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

        «g-bis) quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli l, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».